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LiborioAsahi 18-12-2010 10:38 AM

Aiuto-sinisitro alla guida-alcol
 
Rientro a casa dopo una mattinata in questura.
Il mio umore è quello che può essere.
Mi sono già lasciato andare in eccessi verso i "poliziotti" della municipale della situazione...

I fatti:

-ore 6e qualcosa=> autobus in curva entra nella mia carreggiata e io, dato il manto ghiacciato perdo di aderenza mentre freno non riuscendo a schivarlo.
-7e20 passa la municipale e mi fa l'alcool test. circa 1.70, mi impongono di fare un altra prova entro 5 minuti. 1.60. (temperatura circa -7 dato questo=>
<<<Ad un automobilista della provincia di Trento il giudice di pace ha annullato la sospensione di sei mesi della patente perché al momento della misurazione la temperatura era sotto zero. Gli etilometri sono omologati per funzionare da 0° a 40°. Con temperature inferiori o superiori non s...ono attendibili e il valore non costituisce "prova certa ai fini dell'accertamento".>>> purtroppo da verificare).
-per ora hanno lasciato la macchina a mio padre (non essendo intestata a me) in fermo amministrativo.

Questa è la storiaccia.

Come sarebbe più conveniente comportarsi/dichiarare/effettuare/'sti cazzi. :mad:
è proprio un casino.

Riassunto per chi si sia lasciato fuorviare dal fatto dell'alcol assunto:
ero quasi a casa e una stronza non capace di guidare una micro machines mi centra con un autobus. Mi centra perchè non è capace di guidare sulla neve. Mi centra perchè non è capace di guidare un autobus. Ma la sua cazzo di patente comprata al mercato glielo concede. Il mio tasso alcolico invece mi rende colpevole a prescindere dal mio controllo e a prescindere dalle mie azioni. Come mi conviene comportarmi?

:(

ArmandoVinci 18-12-2010 10:54 AM

sul mercato nero trovi kalashnikov a buoni prezzi.

LiborioAsahi 18-12-2010 11:05 AM

carina :) peccato che non sia assolutamente capace di apprezzarla al momento.

ArmandoVinci 18-12-2010 11:26 AM

Ti capisco, ma in questi casi, oltre che rivolgerti ad un avvocato, poco puoi fare! Non rovinarti il week-end...:)

orange 18-12-2010 11:30 AM

Se c'è già un caso di annullamento della sanzione con rilevamento del tasso con temperatura inferiore allo zero, e puoi dimostrare che era sotto zero anche mentre effettuavano il tuo potresti anche te chiedere l'annullamento.
Sempre se è vera la storia dell'omologazione compresa tra 0 e 40 gradi.

Ma non ho capito una cosa, te sei passato dalla parte del torto causa alcool, ma almeno hanno riconosciuto che l'errore in partenza lo ha fatto il bus?
Perchè altrimenti eviteresti la sanzione per la questione alcool ma ti darebbero comunque la colpa dell'incidente.

LiborioAsahi 18-12-2010 11:35 AM

Effettivamente è un casino...per ora non si è capito nulla e io non ho firmato nulla...quando ho chiesto chiarimenti mi hanno parlato vagamente di fantomatici periti che non si son visti :confused:
ma poi ho sentito i gufi complottare per provare ad accusare l'ubruiacone criminale :mad: Bella categoria, li stimo.

zac 18-12-2010 11:42 AM

brutta storia
l'unica è parlarne con un avvocato

se riesco a recuparare alcune info tramite mia cognata che è avvocato ti aggiorno........

LiborioAsahi 18-12-2010 11:43 AM

Grazie :)!

Call 18-12-2010 11:58 AM

Ti consiglio di rivolgerti ad un avvocato, che dovrà chiarire le dinamiche dell'incidente, e casomai fosse vera la storia del test puoi rivolgerti entro 30-60 gg ad un giudice di pace al fine di annullare qualunque reato-responsabilità.

Ora che ti ho dato un consiglio, capirai molto facilmente che è sconsigliabile bere prima di mettersi alla guida, cosa che insegnano all'asilo.

LiborioAsahi 18-12-2010 02:35 PM

Speriamo sia vera sta cosa della temperatura.
Per l'avvocato ora m'informerò...

Acid Angel 18-12-2010 02:40 PM

Quote:

Originariamente inviato da Call (Scrivi 246134)
Ti consiglio di rivolgerti ad un avvocato, che dovrà chiarire le dinamiche dell'incidente, e casomai fosse vera la storia del test puoi rivolgerti entro 30-60 gg ad un giudice di pace al fine di annullare qualunque reato-responsabilità.

Ora che ti ho dato un consiglio, capirai molto facilmente che è sconsigliabile bere prima di mettersi alla guida, cosa che insegnano all'asilo.

Quoto in tutto...
Puoi appigliarti all'altra sentenza che costituisce precedente.
Poi purtroppo è vero... meglio non avere un grammo di alcool in corpo così si sta sicuri, al di là del fatto che tu sicuramente eri lucido, non lo metto in dubbio. Ma la legge ti frega.

Infine... hai tutto il diritto di inkazzarti pesantemente.

Veleno 18-12-2010 02:41 PM

Quote:

Originariamente inviato da LiborioAsahi (Scrivi 246116)
ero quasi a casa e una stronza non capace di guidare una micro machines mi centra con un autobus. Mi centra perchè non è capace di guidare sulla neve. Mi centra perchè non è capace di guidare un autobus. Ma la sua cazzo di patente comprata al mercato glielo concede. Il mio tasso alcolico invece mi rende colpevole a prescindere dal mio controllo e a prescindere dalle mie azioni.

Attenzione al fatto che l'accertamento del tasso alcoolimetrico e la responsabilità dell'incidente sono due cose completamente distinte.
Il fatto che il tuo tasso alcoolemico fosse superiore alla norma NON implica automaticamente responsabilità nell'incidente, ma è certamente un'infrazione nei confronti della quale i vigili possono procedere a denuncia.
Per il resto, non sono loro a dover attribuire responsabilità nel sinistro: il loro compito è soltanto rilevare "super partes" lo stato delle cose dopo la collisione e mettere i verbali a disposizione delle parti per quanto a procedere.
Se la conducente dell'autobus non si assume la responsabilità dell'incidente bisogna procedere per via giudiziale: un avvocato o meglio un'agenzia di infortunistica stradale potrebbe asisterti per tutto l'iter, compreso l'"inghippo alcoolico".

orange 18-12-2010 02:48 PM

Comunque riuscire ad invalidare l'alcool test è fondamentale.
Con quello positivo possono sempre dire che se fosse stato lucido avrebbe potuto frenare in tempo, evitare la collisione e cazzate varie.
Senza quello invece rimane solo la colpa del "pulmista" quindi potrebbe uscirne senza multe e con pure il risarcimento per il danno alla sua auto.

Veleno 18-12-2010 03:00 PM

Diciamo che l'esito dell'alcooltest può essere usato a vantaggio di ciascuna delle parti coinvolte a seconda che sia valido o meno, ma questo non implica necessariamente che nel caso fosse considerato valido ci sarebbe automaticamente una attribuzione di responsabilità, poichè a parlare saranno anche i rilevamenti fatti dai vigili sul posto: se l'autobus era sulla corsia sbagliata per esempio, c'è poco a cui attaccarsi, tutt'al più si può puntare al concorso di colpa, ed è tutt'altro che scontato che il giudice concordi..

Mick 18-12-2010 03:04 PM

ma cavolo nessuno ha visto che la tua corsia era stata invasa??

una volta socntrati si sarà ben visto che lo scontro era avvenuto nella tua careggiata..

LiborioAsahi 18-12-2010 03:20 PM

neve ovunque, non ci sono segni di frenata, i veicoli non si sono fermati subito ma hanno proseguito "pattinando"... poche prove, direi nada de nada :(.

show7ime 18-12-2010 03:23 PM

non ho capito... 6 di mattina (o di sera?) e tu eri ubriaco (per i poliziotti e per l' etilometro sballato)?
ti hanno fatto un verbale?
ce l' hai con te?

Mick 18-12-2010 03:24 PM

temevo una cosa del genere..brutta roba..:(

LiborioAsahi 18-12-2010 03:27 PM

Quote:

Originariamente inviato da show7ime (Scrivi 246178)
non ho capito... 6 di mattina (o di sera?) e tu eri ubriaco (per i poliziotti e per l' etilometro sballato)?
ti hanno fatto un verbale?
ce l' hai con te?

mattina.
Verbale è stato fatto di sicuro, ma non davanti a me, io non ho visto nulla e non mi è stata chiesta nessuna firma et similia.
Etilometro bisogna vedere...

Veleno 18-12-2010 03:36 PM

testimoni?

Guru 18-12-2010 03:48 PM

Esistono etilometri che funzionano anche sotto lo zero, dipende dalle specifiche dichiarate dal costruttore.

Inoltre, nel caso di clima particolarmente rigido, quello che succede è che lo strumento va in loop perchè non riesce a scaldarsi.
Se però ha dato un risultato è probabile che fosse uno di quelli abilitati a lavorare a basse temperature e, in quel caso, si finirebbe col nulla di fatto e ti toccherebbe pagare anche l'avvocato.

Dovresti cercare di conoscere il modello dello strumento prima di muoverti.

mistersalvo 18-12-2010 05:26 PM

trovati un avvocato bravo e studiate la cosa a tavolino...

LiborioAsahi 18-12-2010 08:03 PM

Testimoni no, o meglio c'era una ragazza sull'autobus, ma a un certo punto è andata via(prima che arrivasse la municipale).

Mi interesserebbe capire cosa rischio e fino a che punto un avvocato buono mi possa dare una mano...

Veleno 19-12-2010 11:23 AM

Articolo 186 Codice della Strada

Articolo 186
Guida sotto l'influenza dell'alcool.
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a
0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a
0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice
penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera . La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2 sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa.
Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto- legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'art.12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il
rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art.32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art.187.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c), primo periodo. La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

Nota: Per completezza si trascrive il contenuto dell'art. 6, commi 2-4, del D.L. 03/08/2007 n.117, convertito con modificazioni con legge 2.10.2007, n.160:


Art.6 Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.
1. omissis

2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da 7 fino a 30 giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.

Veleno 19-12-2010 11:25 AM

L' avvocato può agire solo in due casi:

1- dimostrare l' invalidità del test alcoolimetrico

2- invalidare il test o il verbale per vizio di forma o procedura

LiborioAsahi 19-12-2010 11:51 AM

Speriamo.

David23 19-12-2010 11:56 AM

ma liborio alle 6 di mattina con ancora in circolo l'alcol.:D

ma scusa,non si poteva fare senza chiamare fuori la polizia?

LiborioAsahi 19-12-2010 12:47 PM

è passata di lì :mad:

lupin III 19-12-2010 05:53 PM

Io sono un avvocato e posso darti due consigli:
- rivolgiti ad un bravo collega;
- la prossima volta non andare in giro ciucco, perche' una cosa sara' la verita' processuale e un'altra sono i fatti nudi e crudi.
In bocca al lupo e cerca di essere sempre prudente ;)

Yashiro 19-12-2010 06:53 PM

Quote:

Originariamente inviato da Guru (Scrivi 246185)
Dovresti cercare di conoscere il modello dello strumento prima di muoverti.

Effettivamente è un tuo diritto conoscere sia i parametri della macchina che vedere l'omologazione dello strumento, proprio quando ti fermano e se non possono mostrartelo non possono efettuare la prova. Questo vale anche per gli autovelox / telelaser mobili. Un mo conoscente (che lavora nel campo peraltro) ha chiesto di visionarlo, non possono opporsi e nel caso non ce l'avessero non possono utilizzarlo. Poi, dopo tanto cercare i vigili gliel'hanno trovato lo stesso....


Certo che libò, non voglio fare il moralista, ben lungi (da che pulpito poi): ma 1,70 cazzo! Non è 0,55 o 0,80. Se sai che guidi non insaccarti a livello cosmico... Ma penso tu l'abbia già imparato. Queste cose, anche se tu l'alcol lo tieni come un marinaio russo, si potevano fare prima degli etilometri. Ora non ci sono scappatoie. Per quanta ragione tu possa avere (anche totale nell'incidente) anche se non va ad aggravare la situazione il tuo è comunque un reatoche andrà punito in ogni caso...e per fortuna la macchina non era intestata a te, tra un pò di tempo (e soldi) almeno la riavrai.

LiborioAsahi 19-12-2010 07:20 PM

Ma non è tanto questione di buonismi o moralismi. Che fosse una cazzata era assodato. Pensavo solo non diventasse una cosa così enorme a causa di una serie di coincidenze...avevo la macchina a 300m da casa. Sarei potuto anche tornare a piedi, ma poi ho pensato: e se me la aprono?e poi ma cosa vuoi che mi succeda?..........................

zac 20-12-2010 12:34 PM

Quote:

Originariamente inviato da zac (Scrivi 246131)
se riesco a recuparare alcune info tramite mia cognata che è avvocato ti aggiorno........


anche lei mi ha detto di cercare un buon avvocato:

domanda: "ti hanno chiesto se volevi la presenza di un avvocato per il test?"

se la risposta è no ricordati di dirlo all'eventuale avvocato perchè è un particolare assolutamente non trascurabile.....

IlPrincipebrutto 20-12-2010 12:52 PM

Quote:

Originariamente inviato da LiborioAsahi (Scrivi 246335)
Ma non è tanto questione di buonismi o moralismi. Che fosse una cazzata era assodato.

Appunto. Guidi da ubriaco a vieni ancora a cercare solidarieta' ?
Comportati da uomo e assumiti le tue responsabilita'.
Se guidi, non bevi. Se bevi, non guidi.
Fine della storia.

LiborioAsahi 20-12-2010 01:05 PM

Sì e se hai una pistola sei un assassino.
Cmq non voglio entrare in merito.
La legge è quella e punto.
Per inciso la solidarità non ho capito bene chi la stia cercando. Di sicuro non io, io cercavo consigli e spiegazioni. Poi che abbia trovato forme genuine di solidarietà (che apprezzo molto, grazie ancora), è un altro discorso.
Ormai ho bevuto e ho guidato.
Fine della storia.

lupin III 20-12-2010 03:41 PM

Non e' il mio campo, ma se ricordo bene quando si va oltre un certo tasso alcolemico scatta anche il penale...

LiborioAsahi 20-12-2010 04:01 PM

Sì.

lupin III 20-12-2010 04:12 PM

Attento allora anche a questo aspetto perche' fino ad adesso ho letto solo di sanzione pecuniaria ecc.
Eri raffreddato quel giorno?
Gli spray di propoli a base alcolica (80-85 gradi) falsificano il risultato...

orange 20-12-2010 04:21 PM

Voi avvocati quando volete riuscite a trovare il modo di scagionare anche un serial killer colto sul fatto....subdoli!!!

E' una battuta;):)

lupin III 20-12-2010 04:26 PM

Quote:

Originariamente inviato da orange (Scrivi 246481)
Voi avvocati quando volete riuscite a trovare il modo di scagionare anche un serial killer colto sul fatto....subdoli!!!

E' una battuta;):)

Ognuno cerca di fare il proprio lavoro :D

lupin III 20-12-2010 04:33 PM

Il limite di una difesa e' pero' sempre quello della credibilita'.
Il soggetto e' mai stato fermato in stato di ubriachezza?
Dava segni visibili di ubriachezza?
Puzzava di alcoll?
Possono essere sentiti come testi anche i poliziotti che hanno effettuato il test...
Diciamo che: non sono mai stato fermato per guida in stato di ubriachezza.
Non davo segni visibili di ubriachezza.
Non puzzavo di alcool.
Ero raffreddato e avevo mal di gola.
C'e' una possibilita' che la difesa sia credibile...


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