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All the Truth Member
Messaggi: 1,631
Data registrazione: Dec 2007
Località: sardegna
Età: 36
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![]() vendere doping non è illegalema è vera questa cosa? ROMA - Non è punibile penalmente chi procura, commercia o somministra sostanze 'dopanti' ad altri se questa condotta non è volta ad "alterare le prestazioni agonistiche degli atleti", o se non è tale da "modificare i risultati dei controlli sull'uso di questi farmaci o sostanze"'. Lo ha stabilito la Cassazione [sentenza 11277] e non si tratta di una buona notizia. Ci vuole poco, infatti, a immaginare gli effetti di tale sentenza. Chi vende (o spaccia, se preferite) anabolizzanti - o altri prodotti - nelle palestre potrà continuare tranquillamente il suo commercio. Massima severità, invece, con chi vende doping ai professionisti dello sport. ll guaio è che mentre i professionisti sono seguiti da staff medici di alto livello, i dilettanti del muscolo son seguiti da nessuno, assumono prodotti pericolosi per la salute a casaccio, non devono sottoporsi ad alcun controllo antidoping e, ogni tanto, ci lasciano pure la pelle. Si tratta di una piaga sociale, non dello sport. Che la Cassazione non conosce o ha deciso di ignorare respingendo il ricorso del Procuratore presso il Tribunale di Biella che chiedeva la condanna di un giovane sorpreso a commerciare anabolizzanti, vale a dire "dieci fiale di medicinale Deca Durabolin [nandrolone decaonato], attraverso canali diversi da quelli consentiti dalla legge, accordandosi per la loro cessione a un'altra persona, dietro pagamento". cassazione, Ordinanza n. 11277/02 Vendere Nandrolone è reato solo se incide sulle prestazioni agonistiche. Alla luce di quanto affermato dalla Cassazione, il solo commercio di farmaci droganti, al di fuori delle vie legali, non configura una condotta penalmente rilevante se non accompagnata dalla finalità di truccare le competizioni atletiche. la Suprema Corte ha chiarito che, per potersi configurare un reato perseguibile a norma della L.376/2000, oltre agli altri requisiti, debba essere chiaramente dimostrata la finalità di alterare la prestazione sportiva, prescindendo dal momento dell'assunzione. da problematiche del doping e strumenti di contrasto |
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